La professione del medico

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NOI FEDERICO II IMPERATORE

RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI

DISPONIAMO

che nessuno osi assumere il titolo di medico o esercitare la professione medica

se non ha superato l’esame

della Scuola Pubblica di Medicina dei maestri di Salerno

e dispone di attestati scritti di fiducia e di perizia rilasciati da detti maestri

e da nostri funzionari preposti ad autorizzare l’esercizio della professione.

I trasgressori sono puniti con la confisca dei beni.

STABILIAMO

che sono legalmente abilitati a preparare balsami terapeutici, sciroppi o medicamenti

soltanto coloro che abbiano prestato giuramento di perizia e siano legalmente abilitati.

La vendita di tali prodotti è sottoposta all’autorizzazione dei maestri chimici della Scuola di Salerno.