STABILIAMO
che il culto della giustizia si pratica nel silenzio.
Nessuno osi intervenire
senza l’autorizzazione del magistrato che presiede il giudizio.
Chi contravviene dovrà versare al Nostro Erario
un augustale se contadino, due se del borgo,
quattro se uomo d’armi, otto se barone,
sedici se è conte.
Vogliamo sia noto
che Noi pesiamo con la bilancia della giustizia
i diritti di ognuno con piatto equo
si tratti di un suddito franco, longobardo o romano,
sia che egli promuova un processo, sia che ne venga convenuto.
Se un giudice
emette una sentenza contro la legge usando frode o inganno
sia revocato
additato a perenne infamia e gli siano confiscati tutti i beni.
Se un giudice
nell’emettere una sentenza cade in errore per insipienza del diritto
sia punito
secondo l’arbitrio della Volontà Nostra.
Se un giudice
emette ingiusta condanna a morte, ricevendo in cambio denaro
sia condannato a morte.
Se uno giura il falso in giudizio
sia punito
con il taglio della mano.