Una morale civile e laica

NOI FEDERICO II IMPERATORE
RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI
COMANDIAMO
che tutti celebrino pubblicamente il loro matrimonio.
Non possono infatti essere eredi legittimi
i figli nati da matrimonio clandestino.
ABROGHIAMO
la pena di morte per il reato di adulterio
e la sostituiamo con la confisca dei beni.
Colui che sorprende la moglie in adulterio
ha però diritto di uccidere lei e il suo amante, purché senza indugio.
Se il marito lascia andare l’amante liberamente,
sia accusato di sfruttamento della prostituzione e condannato al taglio del naso.
Se il marito accoglie nuovamente sua moglie dopo un adulterio,
dimostra con ciò di desistere dall’accusa e non può nuovamente querelarla.
Se il marito consente che la propria moglie compia atti licenziosi in pubblico,
non potrà più accusarla di adulterio.
Null’altro vogliamo imporre.
Chi infatti ha il diritto di alterare la quiete del talamo altrui?
ORDINIAMO
che al compimento dei diciotto anni
chiunque può stipulare contratti e stare in giudizio.
STABILIAMO
che siano mantenuti inviolati i diritti dei minori.
Nelle cause che coinvolgono minori non basta l’assistenza di un tutore,
ma vi sia maggiore assistenza da parte della Maestà Nostra.
PROVVEDIAMO
alla tutela per i minori che delinquono,
ma solo nella misura in cui la compassione
per la loro età commuove il giudice.