Contro la corruzione

NOI FEDERICO II IMPERATORE
RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI
STABILIAMO
Che i funzionari addetti alla pubblica amministrazione e i giudici,
i quali nell’esercizio delle loro funzioni sottraggono il pubblico denaro,
SIANO PUNITI
con la pena di morte.
Che i funzionari addetti alla pubblica amministrazione,
i quali per negligenza procurano un danno allo Stato,
RISPONDANO DEL DANNO
con la loro persona e i loro beni secondo la discrezione del Re.
Che i funzionari addetti alla pubblica amministrazione,
i quali si procacciano un compenso presso i sudditi per ragioni del loro incarico,
SIANO CONDANNATI
a versare il quadruplo di quanto ricevuto e a restituire il maltolto
sotto pena della confisca dei loro beni.
Subiscano altresì la destituzione dall’incarico
e siano additati a perpetua infamia
affinché non siano mai più riammessi a svolgere alcuna funzione presso di Noi.