L’ordinamento dei commerci e del lavoro

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NOI FEDERICO II IMPERATORE

RE SEMPRE AUGUSTO DEI ROMANI

per garantire la validità

degli istrumenti tra privati su beni mobili o immobili

fino al valore di una libbra d’oro

STABILIAMO

che l’istrumento sia controfirmato da due testimoni di buona reputazione

alla presenza di un giudice o di un notaio.

DECRETIAMO

che gli istrumenti abbiano caratteri leggibili

in stile elegante come fino a oggi superbamente seguito

nella città di Napoli e nei ducati di Amalfi e Sorrento

COMANDIAMO

che siano redatti su pergamena arrotolata, per vincerne l’usura.

DISPONIAMO

che non sono ammessi in giudizio atti scritti su carta di papiro

o con caratteri diversi da quelli di cui sopra.

Se un debitore è moroso

nel procedere al pignoramento dei suoi beni,

si dovrà prestare fede secondo la persona che dichiara il suo credito in giudizio.

Se è un conte, sarà creduto senza prova ulteriore fino a cento once d’oro.

Se è un barone fino a cinquanta.

Se è un cavaliere fino a venticinque.

Se è un borghese ricco e onesto fino a dieci.

Se è altri, fino a tre once.

Per l’eccedenza, ciascuno dovrà fornire prova del credito con documenti autentici

o con testimoni degni di fede.

Chi con frode trasferisce ad altri i propri beni prima di un giudizio

con l’intento di evitare la pena della loro perdita

sia condannato al pagamento dell’interesse oltre alla terza parte

del valore stimato dei beni illecitamente trasferiti.

Gli artigiani devono lavorare secondo la regola dell’arte.

I macellai non osino vendere carne di scrofa per carne di porco

né carni macellate da troppi giorni

I pescivendoli non osino vendere pesci pescati da più giorni.

Nessuno osi vendere cibi cotti

senza avvertire che sono stati cucinati il giorno prima e riscaldati.

E’ vietato ai tavernieri vendere vino annacquato.

Per ogni libbra d’oro lavorato

vi siano almeno otto once di oro puro. Undici per l’argento.

I tessuti siano venduti secondo la misura della canna scolpita nella pubblica piazza.

I mercanti vendano secondo i pesi e le misure stabilite dalla nostra Curia.

I baiuli da Noi nominati

VIGILERANNO

in ogni luogo contro queste frodi.

Per il colpevole di queste frodi nel commercio la pena è di versare all’erario una libbra d’oro purissimo.

Se non la possiedono, che gli sia appeso al collo il peso o la misura alterata e sia pubblicamente frustato

per castigo suo e per esempio agli altri, nel luogo ove ha commesso la frode.

Se è sorpreso una seconda volta, gli sarà amputata la mano.

Se ripete la frode per la terza volta, che sia impiccato.

Chi spaccia alimenti dannosi per compiere esorcismi sia punito con la pena di morte.

Chi vende droghe che alterano il pensiero è punito con la pena di morte.

Alla stessa pena è sottoposto chi acquista.

A difesa del forestiero e della sua credulità,

sopperisce la Nostra attenzione e difesa

raddoppiando le pene se le frodi sono commesse contro di lui.

Parimenti doppia è la pena per chi vende pesi e misure falsati.

I nostri baiuli

STABILISCONO

la paga minima per il lavoro di un operaio o salariato, secondo il compito da svolgere.

I falsari di moneta sono puniti con la pena di morte e la confisca dei beni.

Coloro che giocano abitualmente a dadi siano dichiarati privi di onore e non possono testimoniare.

Se sono giudici o funzionari, siano rimossi e additati a pubblica infamia perenne.